Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «misura di protezione»: qualsiasi decisione, a prescindere dalla denominazione usata, emanata dall’autorità emittente dello Stato membro d’origine conformemente al diritto nazionale e che impone uno o più dei seguenti obblighi a una persona che determina il rischio, al fine di proteggere un’altra persona qualora l’integrità fisica o psichica di quest’ultima possa essere a rischio: a) il divieto di entrare o la regolamentazione dell’ingresso nel luogo in cui la persona protetta risiede o lavora o che frequenta o in cui soggiorna regolarmente; b) il divieto o la regolamentazione di qualsiasi contatto con la persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, telefax o altro; c) il divieto o la regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito; 2)   «persona protetta»: la persona fisica oggetto della protezione assicurata da una misura di protezione; 3)   «persona che determina il rischio»: la persona fisica alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui al punto 1; 4)   «autorità emittente»: l’autorità giurisdizionale, o un’altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, purché tale altra autorità offra alle parti garanzie circa l’imparzialità e le sue decisioni in relazione alla misura di protezione possano, a norma del diritto dello Stato membro in cui opera, formare oggetto di controllo da parte di un’autorità giurisdizionale e abbiano forza ed effetti equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giurisdizionale nella stessa materia; 5)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro in cui è disposta la misura di protezione; 6)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento e, ove applicabile, l’esecuzione della misura di protezione.
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