Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 giu 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle misure di protezione in materia civile disposte da un’autorità emittente ai sensi dell’, punto 4.
2. Il presente regolamento si applica ai casi transfrontalieri. Ai fini del presente regolamento, un caso è ritenuto transfrontaliero qualora il riconoscimento della misura di protezione disposta in uno Stato membro sia chiesto in un altro Stato membro.
3. Il presente regolamento non si applica alle misure di protezione che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003.
Storico versioni
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