Art. 44
Misure transitorie relative ai documenti di identificazione
In vigore dal 12 giu 2013
Misure transitorie relative ai documenti di identificazione
1. In deroga all’, paragrafo 1, il documento di identificazione di cui all’, lettera d), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:
a)
redatto in conformità del modello di passaporto definito dalla decisione 2003/803/CE; e
b)
rilasciato prima del 29 dicembre 2014.
2. In deroga all’, paragrafo 1, e all’, lettera a), il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è ritenuto conforme al presente regolamento se è stato:
a)
redatto in conformità del modello di certificato definito nell’allegato II della decisione 2011/874/UE o, se pertinente, al modello di passaporto definito mediante la decisione 2003/803/CE; e
b)
rilasciato prima del 29 dicembre 2014.
Storico versioni
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