Art. 37 · Obblighi di informazione

Art. 37

Obblighi di informazione

In vigore dal 12 giu 2013
Obblighi di informazione 1.   Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché alle norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti previste dal presente regolamento. 2.   La comunicazione di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni: a) le qualifiche richieste per le persone che effettuano l’impianto dei trasponditori di cui all’; b) l’autorizzazione di deroga alla vaccinazione antirabbica per gli animali da compagnia giovani delle specie elencate nell’allegato I, parte A, secondo quanto disposto agli ; c) le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia: i) non conformi agli o 14; ii) provenienti da alcuni paesi e territori soggetti a condizioni definite dalle norme nazionali secondo quanto disposto dall’; d) l’elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori redatto a norma dell’, paragrafo 3, indicante l’autorità competente incaricata di effettuare i controlli a norma dell’, paragrafo 4; e) le condizioni applicabili nel territorio degli Stati membri ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I, parte B, definite dalle norme nazionali conformemente all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3; f) le informazioni sui vaccini antirabbici ai quali le competenti autorità degli Stati membri hanno concesso un’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi del punto 1, lettera b), dell’allegato III e in particolare sul corrispondente protocollo di vaccinazione. 3.   Gli Stati membri predispongono pagine Internet che forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 e comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet di tali pagine. 4.   La Commissione assiste gli Stati membri contribuendo a rendere tali informazioni disponibili al pubblico e fornendo sulla sua pagina Internet: a) i collegamenti alle pagine Internet d’informazione degli Stati membri; e b) le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) ed e), del presente articolo e le informazioni messe a disposizione del pubblico di cui all’, paragrafo 2, lettera b), in altre lingue, se del caso.
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