Art. 36
Misure di salvaguardia
In vigore dal 12 giu 2013
Misure di salvaguardia
1. Qualora in uno Stato membro, un territorio o un paese terzo si manifesti o si diffonda la rabbia o una malattia o un’infezione diversa dalla rabbia e ciò possa costituire una minaccia seria alla salute pubblica o animale, la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adottare una delle misure seguenti, mediante un atto di esecuzione, senza indugio e in funzione della gravità della situazione:
a)
sospensione dei movimenti a carattere non commerciale o del transito di animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi;
b)
definizione di condizioni speciali per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia provenienti dallo Stato membro, dal territorio o dal paese terzo in questione, o da determinate parti di essi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati che richiedano di far fronte a un grave rischio per la salute pubblica o animale, o di provvedere al suo contenimento, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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