Art. 35
Azioni in caso di non conformità emersa durante i controlli di cui agli articoli 33 e 34
In vigore dal 12 giu 2013
Azioni in caso di non conformità emersa durante i controlli di cui agli
1. Qualora i controlli previsti dagli rivelino che un animale da compagnia non soddisfa le condizioni di cui ai capi II o III, l’autorità competente decide, previa consultazione con il veterinario ufficiale e, ove necessario, con il proprietario o la persona autorizzata, di:
a)
rispedire l’animale da compagnia al paese o territorio di spedizione;
b)
isolare l’animale da compagnia sotto controllo ufficiale per il tempo necessario a soddisfare le condizioni definite nei capi II o III; o
c)
in ultima istanza, qualora non sia possibile rispedirlo o l’isolamento non sia praticabile, sopprimere l’animale da compagnia in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di protezione degli animali da compagnia durante l’abbattimento.
2. Qualora l’autorità competente rifiuti il movimento a carattere non commerciale di animali da compagnia verso l’Unione, essi sono isolati sotto controllo ufficiale in attesa:
a)
del loro rientro nel paese o territorio di spedizione, o
b)
dell’adozione di qualunque altra decisione amministrativa nel loro merito.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicate a spese del proprietario e non prevedono la possibilità di alcun risarcimento al proprietario o alla persona autorizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:576:oj#art-35