Art. 34
Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, o dell’articolo 15
In vigore dal 12 giu 2013
Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1, o dell’
1. Al fine di verificare la conformità al capo III, l’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli documentali e d’identità presso il luogo di ingresso dei viaggiatori su animali da compagnia che sono oggetto di un movimento a carattere non commerciale verso tale Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’.
2. Il proprietario o la persona autorizzata, all’atto di entrare in uno Stato membro in provenienza da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’, contatta l’autorità competente presente presso il luogo di ingresso ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 e:
a)
presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e
b)
mette l’animale da compagnia a disposizione per i controlli.
3. Gli Stati membri compilano e aggiornano un elenco dei luoghi d’ingresso dei viaggiatori.
4. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente da loro incaricata di effettuare i controlli previsti dal paragrafo 1:
a)
sia pienamente a conoscenza delle norme stabilite nel capo III e i funzionari incaricati ricevano la formazione necessaria allo svolgimento dei controlli;
b)
tenga un registro del numero totale dei controlli effettuati e dei casi di non conformità emersi durante tali controlli; e
c)
documenti i controlli effettuati nella voce pertinente del documento di identificazione qualora tale documentazione sia necessaria ai fini dei movimenti a carattere non commerciale verso altri Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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