Art. 33 · Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 15

Art. 33

Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 15

In vigore dal 12 giu 2013
Controlli documentali e d’identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato ai sensi dell’, paragrafo 1, e dell’ 1.   Fatto salvo l’ e al fine di verificare la conformità al capo II, gli Stati membri effettuano controlli documentali e d’identità in modo non discriminatorio sugli animali da compagnia che sono oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’. 2.   In occasione di qualunque movimento a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o un paese terzo elencato a norma dell’, paragrafo 1, e, ove applicabile, dell’, su richiesta dell’autorità competente responsabile dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario o la persona autorizzata: a) presenta il documento di identificazione dell’animale da compagnia richiesto ai sensi del presente regolamento che attesta la conformità alle condizioni previste per tali movimenti; e b) mette l’animale da compagnia a disposizione per tali controlli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:576:oj#art-33