Art. 31
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c)
In vigore dal 12 giu 2013
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c)
Il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento:
a)
ha verificato che l’animale da compagnia è marcato o descritto in conformità dell’, paragrafo 2; e
b)
ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), ove applicabile.
Storico versioni
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