Art. 28 · Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

Art. 28

Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c)

In vigore dal 12 giu 2013
Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c) 1.   La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello per il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), che contenga le voci necessarie all’inserimento delle informazioni seguenti: a) caratteristiche del marchio o descrizione dell’animale da compagnia come disposto dall’, paragrafo 2; b) specie e, se pertinente, razza, data di nascita quale dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia; c) nome e recapiti del proprietario; d) nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione; e) firma del proprietario; f) dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia; g) qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia. 2.   L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo definisce anche i requisiti circa le lingue, l’aspetto, la validità o le caratteristiche di sicurezza del documento di identificazione indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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