Art. 27 · Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1

Art. 27

Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1

In vigore dal 12 giu 2013
Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’, paragrafo 1 In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’ qualora: a) il documento di identificazione sia stato rilasciato in uno dei territori o paesi terzi elencati a norma dell’, paragrafo 1; oppure b) detti animali da compagnia entrino in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito in un territorio o un paese terzo e sia stato compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato il documento di identificazione attestante che, prima di aver lasciato l’Unione, gli animali da compagnia: i) hanno ricevuto la vaccinazione antirabbica prevista dall’, paragrafo 1, lettera b); e ii) sono stati sottoposti al test di titolazione di anticorpi per la rabbia previsto dall’, paragrafo 1, lettera c), tranne in caso di deroga a norma dell’.
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