Art. 27
Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’articolo 25, paragrafo 1
In vigore dal 12 giu 2013
Deroga al formato del documento di identificazione previsto dall’, paragrafo 1
In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale verso il loro territorio di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’ qualora:
a)
il documento di identificazione sia stato rilasciato in uno dei territori o paesi terzi elencati a norma dell’, paragrafo 1; oppure
b)
detti animali da compagnia entrino in uno Stato membro da uno Stato membro, in seguito ad un movimento o al transito in un territorio o un paese terzo e sia stato compilato e rilasciato da un veterinario autorizzato il documento di identificazione attestante che, prima di aver lasciato l’Unione, gli animali da compagnia:
i)
hanno ricevuto la vaccinazione antirabbica prevista dall’, paragrafo 1, lettera b); e
ii)
sono stati sottoposti al test di titolazione di anticorpi per la rabbia previsto dall’, paragrafo 1, lettera c), tranne in caso di deroga a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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