Art. 26 · Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

Art. 26

Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)

In vigore dal 12 giu 2013
Rilascio e compilazione del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e) Il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), riporta un numero di riferimento unico ed è rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione in base ai documenti giustificativi, oppure da un veterinario autorizzato, ed è quindi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione dopo che il veterinario che rilascia il documento: a) ha verificato che l’animale da compagnia è marcato in conformità dell’, paragrafo 1; e b) ha debitamente compilato le voci pertinenti del documento di identificazione con le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a h), attestando in tal modo la conformità alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e, ove applicabile, di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
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