Art. 25
Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
In vigore dal 12 giu 2013
Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e)
1. Il documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è rilasciato nel formato di un certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle seguenti informazioni:
a)
ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;
b)
specie, razza, sesso, data di nascita dichiarata dal proprietario, sesso e colore dell’animale da compagnia;
c)
un numero di riferimento del certificato unico;
d)
nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata;
e)
nome, recapiti e firma del veterinario ufficiale o autorizzato che rilascia il documento di identificazione;
f)
dettagli della vaccinazione antirabbica;
g)
data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
h)
conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;
i)
nome e firma del rappresentante dell’autorità competente che convalida il documento di identificazione;
j)
nome, firma e recapiti del rappresentante dell’autorità competente che effettua i controlli di cui all’ e data di tali controlli;
k)
qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e la validità del certificato sanitario di accompagnamento indicato in detto paragrafo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Una dichiarazione scritta firmata dal proprietario o dalla persona autorizzata che confermi che il movimento dell’animale da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale fa parte del documento di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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