Art. 24 · Deroga al formato del documento di identificazione previsto all’articolo 21, paragrafo 1

Art. 24

Deroga al formato del documento di identificazione previsto all’articolo 21, paragrafo 1

In vigore dal 12 giu 2013
Deroga al formato del documento di identificazione previsto all’, paragrafo 1 1.   In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale tra uno Stato membro e l’altro di animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, in possesso del documento di identificazione rilasciato ai sensi dell’. 2.   Se necessario, la conformità ai requisiti di cui all’, lettera c), è attestata nel documento di identificazione di cui al paragrafo 1, al termine dei controlli previsti dall’, paragrafo 1.
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