Art. 21
Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’articolo 6, lettera d)
In vigore dal 12 giu 2013
Formato e contenuto del documento di identificazione di cui all’, lettera d)
1. Il documento di identificazione di cui all’, lettera d), è rilasciato nel formato di un passaporto conforme al modello da adottare conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le voci necessarie all’inserimento delle le informazioni seguenti:
a)
ubicazione del trasponditore o del tatuaggio e data di applicazione o data di lettura del trasponditore o del tatuaggio, nonché codice alfanumerico indicato sul trasponditore o sul tatuaggio;
b)
nome, specie, razza, sesso, colore, data di nascita dichiarata dal proprietario e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell’animale da compagnia;
c)
nome e recapiti del proprietario;
d)
nome, recapiti e firma del veterinario autorizzato che rilascia o completa il documento di identificazione;
e)
firma del proprietario;
f)
dettagli della vaccinazione antirabbica;
g)
data del prelievo dei campioni di sangue per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
h)
conformità alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia;
i)
qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell’animale da compagnia.
2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché i requisiti circa le lingue, l’aspetto e le caratteristiche di sicurezza del passaporto indicato in detto paragrafo, e le modalità necessarie per la transizione al modello di tale passaporto. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Il passaporto di cui al paragrafo 1 è dotato di un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un codice alfanumerico unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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