Art. 11
Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate all’allegato I, parte A
In vigore dal 12 giu 2013
Deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica per animali da compagnia giovani delle specie elencate all’allegato I, parte A
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, in deroga all’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare i movimenti a carattere non commerciale verso i propri territori da territori o paesi terzi elencati a norma dell’, paragrafo 1 o 2, di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, che abbiano:
a)
meno di dodici settimane e non siano stati vaccinati contro la rabbia; oppure
b)
tra dodici e sedici settimane e siano stati vaccinati contro la rabbia, ma non adempiano ancora ai requisiti di validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e).
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa soltanto se:
a)
il proprietario o la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; oppure
b)
gli animali da compagnia sono accompagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro nascita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità di cui all’allegato III.
3. Il successivo movimento a carattere non commerciale degli animali da compagnia di cui al paragrafo 1 del presente articolo verso un altro Stato membro è vietato, eccetto nei casi in cui i movimenti degli animali rispettino le condizioni di cui all’ o i loro movimenti siano stati autorizzati a norma dell’ e lo Stato membro di destinazione abbia anche autorizzato i movimenti verso il proprio territorio da territori o paesi terzi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, disposizioni sul formato, l’aspetto e le lingue delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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