Art. 10
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A
In vigore dal 12 giu 2013
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A
1. Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo a meno che non soddisfino le condizioni seguenti:
a)
siano stati marcati a norma dell’, paragrafo 1;
b)
abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III;
c)
siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV;
d)
siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’, paragrafo 1;
e)
siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’.
2. Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori elencato in conformità dell’, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i cani militari o i cani da ricerca e soccorso registrati a entrare da un luogo di ingresso diverso da quello dei viaggiatori, a condizione che:
a)
il proprietario o la persona autorizzata abbia richiesto un permesso e lo Stato membro abbia concesso tale permesso; e
b)
i cani siano sottoposti a controlli conformemente all’, paragrafo 2, in un luogo designato a tal fine dall’autorità competente e conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al presente paragrafo, lettera a).
Storico versioni
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