Art. 10 · Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

Art. 10

Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A

In vigore dal 12 giu 2013
Condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A 1.   Gli animali da compagnia delle specie elencate all’allegato I, parte A, non possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo a meno che non soddisfino le condizioni seguenti: a) siano stati marcati a norma dell’, paragrafo 1; b) abbiano ricevuto una vaccinazione antirabbica conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato III; c) siano stati sottoposti a una titolazione di anticorpi per la rabbia conforme ai requisiti di validità stabiliti nell’allegato IV; d) siano conformi alle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, se adottate ai sensi dell’, paragrafo 1; e) siano accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato rilasciato a norma dell’. 2.   Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parte A, possono essere oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati a norma dell’, paragrafo 1, solo attraverso un luogo di ingresso dei viaggiatori elencato in conformità dell’, paragrafo 3. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare i cani militari o i cani da ricerca e soccorso registrati a entrare da un luogo di ingresso diverso da quello dei viaggiatori, a condizione che: a) il proprietario o la persona autorizzata abbia richiesto un permesso e lo Stato membro abbia concesso tale permesso; e b) i cani siano sottoposti a controlli conformemente all’, paragrafo 2, in un luogo designato a tal fine dall’autorità competente e conformemente alle condizioni stabilite nel permesso di cui al presente paragrafo, lettera a).
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