Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 giu 2013
Le cauzioni costituite per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) il paese esportatore o il paese destinatario indicato sui titoli è la Croazia. Se l’indicazione sul titolo del paese esportatore o del paese destinatario non è obbligatoria, l’operatore è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il paese esportatore o il paese destinatario è la Croazia; b) la validità dei titoli non scade prima del 1o luglio 2013; c) al 1o luglio 2013 i titoli sono stati utilizzati solo parzialmente o non sono stati utilizzati affatto.
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