Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007
In vigore dal 10 giu 2013
Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007
All’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 341/2007 è aggiunto il quarto comma seguente:
«Nel caso della Croazia, per i periodi contingentali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016:
a)
non si applica la lettera a) del primo comma; e
b)
per “importazioni nell’Unione” si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri dell’Unione nella sua composizione al 1o luglio 2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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