Art. 3
In vigore dal 4 giu 2013
Il regolamento (UE) n. 182/2013 è così modificato:
1)
vengono inseriti una nuova rubrica G e un nuovo considerando 22:
«G. CESSAZIONE DELLA REGISTRAZIONE A FINI DI DIFESA CONTRO IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
(22)
A partire dal 6 giugno 2013, viene istituito un dazio antidumping provvisorio a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping. Pertanto, a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping, non è più necessario registrare le importazioni.»;
2)
nell’, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e» sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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