Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 giu 2013
Il regolamento (UE) n. 182/2013 è così modificato: 1) vengono inseriti una nuova rubrica G e un nuovo considerando 22: «G.   CESSAZIONE DELLA REGISTRAZIONE A FINI DI DIFESA CONTRO IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING (22) A partire dal 6 giugno 2013, viene istituito un dazio antidumping provvisorio a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping. Pertanto, a fini di difesa contro importazioni oggetto di dumping, non è più necessario registrare le importazioni.»; 2) nell’, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e» sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:513:oj#art-3