Art. 6
Rilascio dei certificati
In vigore dal 31 mag 2013
Rilascio dei certificati
1. Fatto salvo l’, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.
2. Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.
3. Nell’allegato figura un modello del certificato.
Storico versioni
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