Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 mag 2013
1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio (2013-2018) (nel prosieguo «nuovo protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri: Tipo di nave Stato membro Possibilità di pesca Tonniere congelatrici con reti a circuizione Spagna 16 Francia 12 Pescherecci con palangari di superficie Spagna 7 Portogallo 3 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal nuovo protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell’accordo, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono esaurite.
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