Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 mag 2013
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91 e 8712 00 70 99), originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Impresa Dazio definitivo Codice addizionale TARIC Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd. 19,2  % B772 Oyama Bicycles (Taicang) Co., Ltd. 0  % B773 Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. 0  % B774 Tutte le altre società 48,5  % B999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni indicate nell’allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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