Art. 1 · Misure transitorie

Art. 1

Misure transitorie

In vigore dal 29 mag 2013
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 è così modificato: 1) all’articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; oppure b) il prodotto, diverso dal tè e dai funghi originari della prefettura di Shizuoka e diverso dai funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, è originario di o proviene da una prefettura diversa da Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate; oppure c) il prodotto è originario di o proviene da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non figura nell’allegato IV del presente regolamento (e pertanto non è prescritta un’analisi prima dell’esportazione); oppure d) il prodotto proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate, ma non è originario di una di esse e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure e) nel caso di tè e funghi originari della prefettura di Shizuoka, di funghi originari delle prefetture di Yamanashi, Nagano, Niigata o Aomori, di prodotti da essi derivati o di mangimi o alimenti composti contenenti oltre il 50 % di questi prodotti, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi; oppure f) se il prodotto elencato all’allegato IV del presente regolamento è originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate o è un alimento o mangime composto contenente oltre il 50 % di questi prodotti, esso è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi. L’elenco di prodotti figurante all’allegato IV lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (7); oppure g) se non è nota l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti ad un livello superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto analitico contenente i risultati del campionamento e dell’analisi. (7)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.»;" 2) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Misure transitorie 1.   In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’ possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, qualora: a) abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012; oppure b) siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, rilasciata prima del 1o novembre 2012, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1o dicembre 2012. 2.   In deroga all’articolo 3, i prodotti di cui all’ possono essere importati nell’Unione se conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, qualora: a) abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013 della Commissione (*1); oppure b) siano accompagnati da una dichiarazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012, rilasciata prima del 1o giugno 2013, e abbiano lasciato il Giappone prima del 1o luglio 2013. 3.   In deroga all’articolo 3, per grano saraceno, radici di loto e fecola di maranta originari di o provenienti da Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Iwate e funghi originari di o provenienti da Nagano, Niigata o Aomori, l’obbligo di campionamento e analisi prima dell’esportazione nell’Unione non si applica qualora tali prodotti abbiano lasciato il Giappone prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 495/2013. (*1)   GU L 143 del 30.5.2013, pag. 3.»;" 3) l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
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