Art. 6 · Ripartizione e delega volontarie dei compiti

Art. 6

Ripartizione e delega volontarie dei compiti

In vigore dal 28 mag 2013
Ripartizione e delega volontarie dei compiti 1.   I membri del collegio decidono le condizioni dettagliate di ogni specifico accordo di delega e di affidamento volontario di compiti ad altri membri, in particolare quando l’accordo determina la delega delle principali funzioni di vigilanza del membro. 2.   Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti: a) le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate; b) le procedure e i processi da applicare; c) il compito e le responsabilità di ciascuna parte; d) il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti. 3.   La ripartizione e la delega delle funzioni non determina una modifica nell’attribuzione dei poteri decisionali dell’autorità competente della controparte centrale.
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