Art. 4 · Governance dei collegi

Art. 4

Governance dei collegi

In vigore dal 28 mag 2013
Governance dei collegi 1.   L’autorità competente della controparte centrale assicura che i lavori dei collegi facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   Il collegio comunica all’AESFEM le funzioni che il collegio esercita conformemente al paragrafo 1. L’AESFEM ha compiti di coordinamento del controllo delle funzioni esercitate dal collegio e assicura, per quanto possibile, che i suoi obiettivi siano in linea con quelli di altri collegi. 3.   L’autorità competente della controparte centrale assicura almeno che: a) gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti; b) le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano; c) il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale; d) la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio; e) le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente; f) sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario. 4.   Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, l’autorità competente della controparte centrale funge da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio. L’autorità competente della controparte centrale esercita almeno le seguenti funzioni: a) redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio; b) distribuire l’ordine del giorno, nonché la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio; c) redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni; d) gestire il sito Internet del collegio o altro meccanismo elettronico di scambio delle informazioni, se esistente; e) se possibile, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni; f) condividere informazioni in modo appropriato con i membri del collegio. 5.   La frequenza delle riunioni del collegio è determinata dall’autorità competente della controparte centrale tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dall’autorità competente della controparte centrale, ogni volta che occorra adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente della controparte centrale organizza riunioni periodiche tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale. 6.   L’accordo scritto di cui all’ fissa un quorum di due terzi per le riunioni del collegio. 7.   L’autorità competente della controparte centrale si adopera per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non viene raggiunto, il presidente si assicura che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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