Art. 3 · Partecipazione ai collegi

Art. 3

Partecipazione ai collegi

In vigore dal 28 mag 2013
Partecipazione ai collegi 1.   Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, l’autorità competente della controparte centrale, dopo aver consultato il collegio, decide sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità. 2.   Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dell’autorità competente della controparte centrale che può chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto. 3.   Se la banca centrale di emissione delle valute dell’Unione più pertinenti corrisponde a più di una banca centrale, le banche centrali interessate designano un rappresentante unico che parteciperà al collegio. 4.   L’autorità avente diritto di partecipare al collegio ai sensi di più di una delle lettere da c) a h) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto. 5.   Se ai sensi del presente articolo vi è più di un partecipante in rappresentanza di un membro del collegio o il numero di membri del collegio appartenenti allo stesso Stato membro è superiore al numero di voti che possono essere espressi da detti membri del collegio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, il membro o i membri del collegio comunicano al collegio i partecipanti che eserciteranno il diritto di voto.
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