Art. 2
Organizzazione operativa dei collegi
In vigore dal 28 mag 2013
Organizzazione operativa dei collegi
1. Dopo aver accertato la completezza della domanda ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione annuale. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.
2. In assenza di commenti dei membri del collegio di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni di calendario, l’autorità competente della controparte centrale procede all’adozione dell’accordo scritto da parte del collegio e con l’istituzione del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, all’autorità competente della controparte centrale entro 10 giorni di calendario. Se pertinente, l’autorità competente della controparte centrale prepara una proposta rivista e indice una riunione per concordare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. Il collegio si considera istituito a seguito dell’adozione dell’accordo scritto.
5. Tutti i membri del collegio sono tenuti al rispetto dell’accordo scritto adottato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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