Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 mag 2013
1.   Si dispone che le autorità doganali sospendano la registrazione delle importazioni istituita in conformità all' del regolamento (CE) n. 79/2013 della Commissione. 2.   I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
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