Art. 1
In vigore dal 27 mag 2013
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;
d)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:
a)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo già approvata dalle autorità competenti negli Stati membri, quali elencate all’allegato IV;
b)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;
c)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria destinati esclusivamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;
d)
all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
(*1)
GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.";"
2)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 è stata/o inserita/o nell’allegato II, o è stata/o menzionata/o all’articolo 5, paragrafo 4, o di una pronuncia giudiziale, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
il vincolo o la pronuncia non vadano a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4;
d)
il riconoscimento del vincolo o della pronuncia non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
e)
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.
2. In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inclusione della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 5 nell’allegato III, di una pronuncia giudiziale o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4; e
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";
3)
all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
"c)
pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una pronunia giudiziale, amministrativa o arbitrale di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
d)
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all’articolo 8, paragrafo 2.";
4)
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità libiche e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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