Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 mag 2013
Disposizioni transitorie Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam o imidacloprid.
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