Art. 1 · Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

Art. 1

Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota

In vigore dal 23 mag 2013
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota 1.   Per la campagna di commercializzazione 2013/2014, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 . 2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), San Marino, Bosnia-Erzegovina, Serbia (3), Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: isole Fær Øer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e di Campione d’Italia e zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell’Unione: Gibilterra.
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