Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 22 mag 2013
Misure transitorie Le sostanze di cui all’allegato autorizzate in conformità alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 12 dicembre 2013 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2013 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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