Art. 8 · Riunioni

Art. 8

Riunioni

In vigore dal 21 mag 2013
Riunioni 1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. 2.   Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. 3.   Il direttore esecutivo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
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