Art. 5 · Consiglio di amministrazione

Art. 5

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 21 mag 2013
Consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione definisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’Agenzia e assicura che l’Agenzia operi secondo le norme e i principi stabiliti dal presente regolamento. Assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’Agenzia con le attività svolte dagli Stati membri nonché a livello di Unione. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro annuale e pluriennale dell’Agenzia. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e la trasmette, entro il 1o luglio dell’anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale include i conti e descrive in che modo l’Agenzia ha conseguito i propri indicatori di risultato. La relazione annuale è resa pubblica. 4.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare. 5.   Il consiglio di amministrazione garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne o esterne. 6.   Il consiglio di amministrazione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse. 7.   Il consiglio di amministrazione esercita, relativamente al personale dell’Agenzia, le competenze conferite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti»), di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (17), rispettivamente all’autorità investita del potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione. Il consiglio di amministrazione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti che delega al direttore esecutivo le pertinenti competenze dell’autorità investita del potere di nomina. Il direttore esecutivo può a sua volta delegare tali competenze. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può revocare la delega di poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e quelle delegate da quest’ultimo. In tal caso, il consiglio di amministrazione può delegarle, per un periodo di tempo limitato, a uno dei propri membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. 8.   Il consiglio di amministrazione adotta adeguate norme di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari. 9.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può rinnovarne o revocarne il mandato in conformità dell’ del presente regolamento. 10.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno e quello del comitato esecutivo previa consultazione della Commissione. Il regolamento interno consente l’adozione rapida di decisioni mediante procedura scritta o in teleconferenza. 11.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell’Agenzia previa consultazione dei servizi della Commissione. Tale regolamento è reso pubblico. 12.   Il consiglio di amministrazione adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia. Queste non possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18), a meno che lo richiedano le esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione. 13.   Il consiglio di amministrazione adotta un piano pluriennale di politica del personale, previa consultazione dei servizi della Commissione e dopo averne debitamente informato il Parlamento europeo e il Consiglio.
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