Art. 33 · Cooperazione dello Stato membro ospitante

Art. 33

Cooperazione dello Stato membro ospitante

In vigore dal 21 mag 2013
Cooperazione dello Stato membro ospitante Lo Stato membro che ospita l’Agenzia fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia, compresi l’accessibilità della sede, l’esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i coniugi.
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