Art. 30 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 30

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 21 mag 2013
Partecipazione di paesi terzi 1.   Alle attività dell’Agenzia possono partecipare i paesi terzi che hanno concluso con l’Unione europea accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano gli atti giuridici dell’Unione nella materia disciplinata dal presente regolamento. 2.   In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi sono concordate soluzioni organizzative relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell’Agenzia, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle iniziative intraprese dall’Agenzia, i contributi finanziari e il personale.
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