Art. 27
Responsabilità
In vigore dal 21 mag 2013
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia è obbligata, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell’Agenzia.
Storico versioni
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