Art. 25 · Esperti nazionali distaccati e altro personale

Art. 25

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 21 mag 2013
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   L’Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non assunto dall’Agenzia. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.
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