Art. 22 · Disposizioni generali

Art. 22

Disposizioni generali

In vigore dal 21 mag 2013
Disposizioni generali Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per dare applicazione a detto statuto.
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