Art. 21
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 21 mag 2013
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Agenzia.
2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’Agenzia le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.
3. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio (1o marzo dell’anno N + 1), il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori insieme a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 147 del regolamento finanziario.
4. Entro il 31 marzo dell’anno N + 1, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo forma i conti definitivi dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia.
7. Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, comprese la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per quell’esercizio finanziario e le osservazioni della Corte dei conti, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. Il direttore esecutivo pubblica i conti definitivi.
9. Entro il 30 settembre dell’anno N + 1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione.
10. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in oggetto, conformemente all’articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Storico versioni
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