Art. 2
Obiettivi
In vigore dal 21 mag 2013
Obiettivi
1. L’Agenzia sviluppa e mantiene un elevato livello di competenza.
2. L’Agenzia assiste le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nell’elaborazione delle politiche in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione.
3. L’Agenzia assiste le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e gli Stati membri nell’attuazione delle politiche necessarie a soddisfare le prescrizioni legali e regolamentari in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione previste dagli atti giuridici vigenti e futuri dell’Unione, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
4. L’Agenzia assiste l’Unione e gli Stati membri a migliorare e a rafforzare la loro capacità e preparazione a prevenire, rilevare e reagire ai problemi e agli incidenti legati alla sicurezza delle reti e dell’informazione.
5. L’Agenzia impiega la sua competenza per stimolare un’ampia cooperazione tra attori del settore pubblico e del settore privato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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