Art. 15 · Dichiarazione di interessi

Art. 15

Dichiarazione di interessi

In vigore dal 21 mag 2013
Dichiarazione di interessi 1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono ciascuno una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate ogni anno per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario. 2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all’inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti. 3.   L’Agenzia stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per le norme sulle dichiarazioni di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2.
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