Art. 14
Richieste all’Agenzia
In vigore dal 21 mag 2013
Richieste all’Agenzia
1. Le richieste di consulenze e assistenza nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustra la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito alle richieste ricevute, al possibile impatto sulle risorse e, a tempo debito, al seguito dato alle richieste. Qualora respinga una richiesta, l’Agenzia motiva il proprio rifiuto.
2. Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire:
a)
dal Parlamento europeo;
b)
dal Consiglio;
c)
dalla Commissione;
d)
da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro quale autorità nazionale di regolamentazione definita all’ della direttiva 2002/21/CE.
3. Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all’Agenzia, come pure all’informazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo in merito a esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:526:oj#art-14