Art. 14 · Richieste all’Agenzia

Art. 14

Richieste all’Agenzia

In vigore dal 21 mag 2013
Richieste all’Agenzia 1.   Le richieste di consulenze e assistenza nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia sono inoltrate al direttore esecutivo e corredate di una documentazione informativa che illustra la questione da esaminare. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito alle richieste ricevute, al possibile impatto sulle risorse e, a tempo debito, al seguito dato alle richieste. Qualora respinga una richiesta, l’Agenzia motiva il proprio rifiuto. 2.   Le richieste di cui al paragrafo 1 possono provenire: a) dal Parlamento europeo; b) dal Consiglio; c) dalla Commissione; d) da un qualsiasi organismo competente designato da uno Stato membro quale autorità nazionale di regolamentazione definita all’ della direttiva 2002/21/CE. 3.   Le modalità pratiche di applicazione dei paragrafi 1 e 2, con particolare riguardo alla presentazione, alla definizione delle priorità e al seguito da dare alle richieste rivolte all’Agenzia, come pure all’informazione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo in merito a esse, sono definite dal consiglio di amministrazione nel regolamento interno dell’Agenzia.
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