Art. 13 · Programma di lavoro

Art. 13

Programma di lavoro

In vigore dal 21 mag 2013
Programma di lavoro 1.   L’Agenzia svolge la sua attività in conformità del suo programma di lavoro annuale e pluriennale, che contiene tutte le attività programmate. 2.   Il programma di lavoro include indicatori di prestazione specifici che permettano una valutazione efficace dei risultati conseguiti in termini di obiettivi. 3.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’elaborazione del progetto di programma di lavoro dell’Agenzia, previa consultazione dei servizi della Commissione. Entro il 15 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette al consiglio di amministrazione il progetto di programma di lavoro per l’anno successivo. 4.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione, previa ricezione del parere della Commissione, adotta il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno successivo. Il programma di lavoro comprende prospettive pluriennali. Il consiglio di amministrazione provvede a che il programma di lavoro sia coerente con gli obiettivi dell’Agenzia nonché con le priorità legislative e politiche dell’Unione nell’aerea della sicurezza delle reti e dell’informazione. 5.   Il programma di lavoro è organizzato secondo il principio della gestione basata sull’attività. Il programma di lavoro è conforme allo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e al bilancio dell’Agenzia per lo stesso esercizio finanziario. 6.   Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, trasmette il programma di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e lo pubblica. Su invito della commissione competente del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta il programma di lavoro annuale adottato e procede a uno scambio di opinioni sullo stesso.
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