Art. 11 · Compiti del direttore esecutivo

Art. 11

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 21 mag 2013
Compiti del direttore esecutivo 1.   L’Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. 2.   Il direttore esecutivo ha la responsabilità di: a) provvedere all’amministrazione corrente dell’Agenzia; b) attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione; c) previa consultazione del consiglio di amministrazione, elaborare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e trasmetterli al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione; d) attuare il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro pluriennale e riferire al consiglio di amministrazione in merito; e) preparare la relazione annuale sulle attività dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione; f) predisporre un piano d’azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti; g) proteggere gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, in caso di irregolarità rilevate, mediante il recupero degli importi erroneamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive; h) preparare una strategia antifrode dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione; i) assicurare che l’Agenzia svolga le proprie attività secondo le esigenze di coloro che fruiscono dei suoi servizi, con particolare riguardo all’adeguatezza dei servizi forniti; j) sviluppare e mantenere i contatti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione; k) sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con i soggetti interessati; l) altri compiti attribuiti al direttore esecutivo dal presente regolamento. 3.   In base alle esigenze e nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia, il direttore esecutivo può istituire gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti, anche dalle autorità competenti degli Stati membri. Il consiglio di amministrazione ne è informato in anticipo. Le procedure relative in particolare alla composizione, alla nomina degli esperti da parte del direttore esecutivo e al lavoro dei gruppi di lavoro ad hoc sono specificate nel regolamento interno dell’Agenzia. 4.   Il direttore esecutivo mette a disposizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo personale amministrativo di supporto e altre risorse, ove necessario.
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