Art. 7
Inventari dei gas a effetto serra
In vigore dal 21 mag 2013
Inventari dei gas a effetto serra
1. Entro il 15 gennaio di ogni anno (anno X) gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati seguenti:
a)
le rispettive emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione. Fatte salve le informazioni comunicate relativamente alle emissioni dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del presente regolamento, le emissioni di CO2 relative alla categoria di fonti «1.A.3.A trasporto aereo» dell’IPCC sono considerate pari a zero ai fini dell’ e dell’, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE;
b)
conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione, i dati sulle rispettive emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell’ della direttiva 2001/81/CE e della convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, per l’anno X - 2;
c)
le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF per l’anno X - 2, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione;
d)
le rispettive emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi di CO2 connessi alle attività LULUCF conformemente alla decisione n. 529/2013/UE e al protocollo di Kyoto e informazioni sulla contabilizzazione di queste emissioni e di questo assorbimento connessi alle attività LULUCF, in conformità della decisione n. 529/2013/UE e dell’, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto, e delle decisioni applicabili adottate ai sensi dello stesso, fra il 2008 o altri anni pertinenti e l’anno X - 2. Qualora gli Stati membri contabilizzino le attività di gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, le attività di rivegetazione o le attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide, comunicano inoltre le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi per ciascuna delle attività per l’anno o il periodo di riferimento pertinente indicato nell’allegato VI della decisione n. 529/2013/UE* e nell’allegato della decisione n. 13/CMP.1. Nell’adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma della presente lettera, in particolare quando presentano informazioni sulle emissioni e gli assorbimenti in relazione ai loro obblighi di contabilizzazione di cui alla decisione n. 529/2013/UE, gli Stati membri presentano le informazioni tenendo pienamente conto dei pertinenti orientamenti IPCC sulle buone prassi per le attività LULUCF;
e)
eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) relative agli anni compresi tra l’anno o il periodo di riferimento pertinente e l’anno X - 3, con indicazione delle motivazioni di tali modifiche;
f)
informazioni sugli indicatori di cui allegato III relative all’anno X - 2;
g)
informazioni ricavate dai loro registri nazionali riguardanti il rilascio, l’acquisizione, la detenzione, il trasferimento, la cancellazione, il ritiro e il riporto di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER per l’anno X - 1;
h)
sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE per l’anno X - 1;
i)
informazioni sull’utilizzo del meccanismo dell’attuazione congiunta, del CDM e del sistema per lo scambio internazionale di quote di emissioni, previsti dagli del protocollo di Kyoto, o di ogni altro meccanismo flessibile previsto da altri strumenti adottati dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, ai fini dell’adempimento dei rispettivi impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni, assunti a norma dell’ della decisione n. 2002/358/CE e del protocollo di Kyoto o di ogni altro impegno futuro ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, per l’anno X - 2;
j)
informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell’inventario, in particolare in sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;
k)
la quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate da impianti e operatori ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra, se possibile, e la percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas serra comunicato per tali categorie per l’anno X - 2;
l)
se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2 con le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;
m)
se del caso, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X - 2, comprensivi dei dati seguenti:
i)
dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE;
ii)
dati comunicati a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;
iii)
dati sull’energia comunicati a norma dell’ e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;
n)
la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;
o)
la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;
p)
informazioni sui loro piani di assicurazione e controllo di qualità, una valutazione generale dell’incertezza, una valutazione generale della completezza e, se disponibili, altri elementi della relazione sull’inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra.
Nel primo anno dell’attività di comunicazione prevista dal presente regolamento, gli Stati membri informano la Commissione sulla loro eventuale intenzione di avvalersi dell’, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/CE.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo del secondo anno successivo alla scadenza di ciascun periodo di contabilizzazione indicato nell’allegato I della decisione n. 529/2013/UE, i dati preliminari e i dati definitivi preparati per la rispettiva contabilizzazione LULUCF per tale periodo di contabilizzazione in conformità dell’, paragrafo 6, di detta decisione.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione completa e aggiornata sull’inventario nazionale. Tale relazione contiene tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 e ogni loro eventuale successivo aggiornamento.
4. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 3.
5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, compila annualmente un inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra; entro il 15 aprile di ogni anno li trasmette al segretariato della convenzione UNFCCC.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ al fine di:
a)
aggiungere o cancellare sostanze nell’elenco dei gas a effetto serra riportato nell’allegato I del presente regolamento, ovvero aggiungere, cancellare o modificare gli indicatori di cui all’allegato III del presente regolamento conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro;
b)
tener conto dei cambiamenti nei GWP e nelle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.
7. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma del paragrafo 1 conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
8. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell’ della decisione n. 529/2013/UE. Nell’adottare tali atti di esecuzione, la Commissione assicura la compatibilità dei calendari dell’Unione e della convenzione UNFCCC per il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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