Art. 6 · Sistema di inventario dell’Unione

Art. 6

Sistema di inventario dell’Unione

In vigore dal 21 mag 2013
Sistema di inventario dell’Unione 1.   È istituito un sistema di inventario dell’Unione allo scopo di garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione. La Commissione ha il compito di gestire, mantenere e cercare di migliorare continuamente tale sistema, che comprende nello specifico: a) un programma di assicurazione e controllo della qualità, che prevede la definizione di obiettivi di qualità e un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell’inventario. La Commissione assiste gli Stati membri nell’attuazione dei rispettivi programmi di assicurazione e controllo della qualità; b) una procedura per stimare, in consultazione con lo Stato membro interessato, ogni eventuale dato mancante dal proprio inventario nazionale; c) le revisioni degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’ per quanto riguarda i requisiti sostanziali per un sistema di inventario dell’Unione al fine di adempiere gli obblighi a norma della decisione n. 19/CMP.1. La Commissione non adotta disposizioni a norma del paragrafo 1 che siano più gravose da osservare per gli Stati membri rispetto alle disposizioni degli atti adottati a norma dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.
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