Art. 5 · Sistemi nazionali di inventario

Art. 5

Sistemi nazionali di inventario

In vigore dal 21 mag 2013
Sistemi nazionali di inventario 1.   Gli Stati membri istituiscono, gestiscono e cercano di migliorare continuamente i sistemi nazionali di inventario, conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC relative ai sistemi nazionali, per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra riportati nell’allegato I del presente regolamento e garantire la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario abbiano accesso alle informazioni seguenti: a) i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione e nell’ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra; b) se del caso, i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra; c) se del caso, i dati sulle emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra; d) i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti per l’inventario, se del caso: a) utilizzino i sistemi di comunicazione istituiti ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 per migliorare la stima dei gas fluorurati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra; b) siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all’, paragrafo 1, lettere l) e m). 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le norme riguardanti la struttura, il formato e la procedura di presentazione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e gli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi nazionali di inventario conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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