Art. 23 · Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione

Art. 23

Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione

In vigore dal 21 mag 2013
Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione Gli Stati membri e l’Unione cooperano e si coordinano pienamente per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e riguardanti quanto segue: a) la compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’, paragrafo 5; b) la preparazione della comunicazione nazionale a norma dell’ della convenzione UNFCCC e della relazione biennale dell’Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCCC; c) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCCC e dal protocollo di Kyoto conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, nonché la procedura dell’Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’ del presente regolamento; d) eventuali adeguamenti a norma dell’, paragrafo 2, del protocollo di Kyoto o sulla scorta del processo di revisione dell’Unione di cui all’ del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCCC; e) la compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’; f) la comunicazione relativa al ritiro di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER in seguito al periodo supplementare di cui al paragrafo 14 della decisione n. 13/CMP.1 per l’adempimento degli impegni previsti dall’, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto.
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